Cass. civ. n. 19777 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE Ordinanza di fissazione del termine per l'introduzione del merito dell'opposizione esecutiva - Lettura in udienza - Indicazione, nell'ordinanza, del dies a quo dal "momento della comunicazione dell’ordinanza" - Irrilevanza - Ragioni.


Se il giudice dell'esecuzione dà lettura in udienza dell'ordinanza che rigetta l'istanza di sospensione e, contestualmente, fissa il termine per l'instaurazione della fase di merito dell'opposizione esecutiva, quest'ultimo decorre dalla data di tale udienza, anche nel caso in cui il giudice ne abbia previsto la decorrenza dalla - non necessaria ed anzi irrituale – comunicazione del provvedimento, trovando applicazione l'art. 176, comma 2, c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13735 del 2023

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.