14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9344 del 31 agosto 1994
Testo massima n. 1
In tema di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita la decisione del giudice di merito di compensare totalmente le medesime, essendo l’espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in cassazione, a meno che essa non sia basata su ragioni palesemente illogiche, tali da inficiare, stante la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto.
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Testo massima n. 2
La disposizione dell’art. 584 c.p.p. tende a garantire alla parte, che non abbia proposto nei termini l’impugnazione, la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, per contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata da altra rispetto a lei contendente. Ne deriva che l’impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.
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