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Cassazione penale Sez. VII sentenza n. 15908 del 26 aprile 2002

Cassazione penale Sez. VII sentenza n. 15908 del 26 aprile 2002

Testo massima n. 1

Anche nel caso in cui il ricorso per cassazione proposto dall’imputato venga dichiarato inammissibile con decisione assunta in camera di consiglio e non all’esito di pubblica udienza, è possibile, in applicazione della regola generale desumibile dall’art. 541 c.p.p., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che abbia svolto attività difensiva [ nella specie costituita dalla tempestiva produzione di una memoria ] ed abbia fatto pervenire la relativa nota.

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