14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16019 del 29 aprile 2002
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di liquidazione delle spese del processo [ nella specie, in favore della parte civile ] è generico, e pertanto inammissibile, il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa.
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