14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3885 del 31 gennaio 2012
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, quando la Corte di cassazione procede alla liquidazione delle spese che l’imputato ricorrente è condannato a rifondere alla parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, “ex” art. 110 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce indispensabile presupposto per tale liquidazione l’avvenuta presentazione di una nota spese conforme, nella indicazione delle voci e nei limiti quantitativi, alle prescrizioni dettate dall’art. 82 del su citato d.P.R.
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