Cass. pen. n. 19765 del 01 dicembre 2023
Testo massima n. 1
SENTENZA - REQUISITI - DISPOSITIVO - Giudizio cartolare di appello - Difformità tra il dispositivo comunicato alle parti e quello in calce alla motivazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Rettificazione dell'errore da parte della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 619, cod. proc. pen. - Condizioni.
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST.