14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6190 del 26 maggio 1994
Testo massima n. 1
È legittima la condanna generica, in sede penale, al risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell’art. 18, L. 18 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale», in caso di accertata violazione di norme anti inquinamento, penalmente sanzionate, senza che, al fine predetto, occorra che il titolare del diritto al risarcimento dia la prova dell’an debeatur, bastando che il fatto illecito accertato sia potenzialmente idoneo a produrre danno. [ Nella specie trattavasi di violazione dell’art. 21, primo e terzo comma, L. 10 maggio 1976, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, consistita nello sversamento, nelle acque del torrente Bormida, di reflui di lavorazioni industriali contenenti valori di PH superiori al consentito ].
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