14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9266 del 26 agosto 1994
Testo massima n. 1
Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile non è necessario che il danneggiato provi la effettiva sussistenza dei danni ed il nesso di causalità tra questi e l’azione dell’autore dell’illecito, essendo sufficiente l’accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia infatti costituisce una mera declaratoria iuris da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione. [ Affermando tale principio la Cassazione ha ritenuto legittima la condanna generica al risarcimento del danno in una fattispecie di abuso di ufficio per consentire un’attività di deposito di rifiuti in situazione contraria a quella prevista dalla legge a tutela della incolumità e sanità pubblica, pur non avendo i giudici di merito indicato in base a quali elementi avessero ritenuto raggiunta la prova dei pretesi danni e dell’entità degli stessi ].
Testo massima n. 2
La condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituisce un provvedimento per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere costituito dall’integrale risarcimento: il medesimo pertanto non è impugnabile per cassazione.
[adrotate group=”23″]