14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6495 del 7 dicembre 1981
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi di comunione del muro divisorio fra un cortile comune ed un’area inedificata di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari del muro, il fatto che, in prosieguo di tempo, quest’ultimo comproprietario abbia addossata al muro divisorio una sua baracca, non lo legittima, senza il consenso dell’altro comproprietario del muro, all’apertura di luci o vedute nel detto muro divisorio, stante il preciso divieto dell’art. 903 secondo comma, c.c. non essendo applicabile il regime proprio del muro perimetrale di edificio in condominio su un cortile comune, atteso che tale regime [ che consente l’apertura di luci e vedute ] trova la sua giustificazione nella diversa funzione del muro perimetrale di edificio in condominio, rispetto al semplice muro divisorio di due autonomi cortili e nel rapporto di complementarietà odi servizio che intercorre fra l’edificio condominiale e il cortile relativo.
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