14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7241 del 8 giugno 1999
Testo massima n. 1
Il provvedimento di assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, perché destinato ad essere travolto in detta sede dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento, sicché non è impugnabile per cassazione.
Testo massima n. 2
Le ordinanze che ammettono o escludono la parte civile non sono impugnabili, giacché la costituzione di parte civile, una volta ammessa, non è più contestabile nei gradi successivi di giudizio, avendo il vigente codice di rito accolto, con la formulazione dell’art. 586 n. 1, il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, né prevedendo alcuna disposizione l’impugnazione autonoma o congiunta con la sentenza di dette ordinanze, stante il riferimento di detta norma alle sole ordinanze funzionali alla decisione e non a quelle meramente ricognitive della legittimità delle parti private portatrici di interessi civili.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]