14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 126 del 8 gennaio 2009
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.
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