Cass. civ. n. 19754 del 17 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa - Appello proposto nella forma della citazione in luogo del ricorso - Termine per appellare - Momento del deposito - Rilevanza - Fondamento.


Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione amministrativa, soggetto al rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, quando l'appello è proposto con atto di citazione anziché con ricorso, come previsto dall'art. 433 c.p.c., deve aversi riguardo, ai fini del rispetto del termine per appellare, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21153 del 2021

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 433
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.