Cass. civ. n. 8611 del 29 agosto 1998

Testo massima n. 1


In virtù del disposto dell'art. 903 ed in applicazione dei principi generali sulla comunione, nessuno dei due proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro manifestato per iscritto.

Testo massima n. 2


Quando la legge stabilisca per un determinato contratto la forma scritta <em>ad substantiam</em> (nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento.

Normativa correlata