Cass. pen. n. 712 del 19 gennaio 1999

Testo massima n. 1


La falsità di un documento accertata nel corso del giudizio deve essere dichiarata nel dispositivo ai sensi dell'art. 537 c.p.p. La ratio cui si ispira la norma sopra citata è infatti l'eliminazione dalla circolazione di un atto che potrebbe arrecare pregiudizio alla fede pubblica, nonché l'esigenza di economia processuale nell'ambito dei rapporti tra giudizio penale e civile, per cui l'unica eccezione alla doverosità della declaratoria di falsità è data esclusivamente, secondo quanto espressamente dispone il secondo comma della norma predetta, dall'eventualità che rimangano pregiudicati gli interessi di terzi estranei al processo.

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