Cass. pen. n. 4403 del 8 aprile 1999

Testo massima n. 1


Nel caso in cui, in qualsiasi grado del giudizio, intervenga sentenza dichiarativa di improcedibilità perché l'azione penale non doveva essere iniziata, il giudice non può dichiarare la falsità di atti e documenti; invero, da un lato, la improcedibilità dell'azione penale non autorizza alcun accertamento, sia pur parziale, del fatto, dall'altro, poiché la sentenza di proscioglimento per mancanza di condizione di procedibilità, non impedisce l'esercizio in futuro dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona (se, successivamente, la condizione si verifica), ogni sia pur limitata decisione sarebbe pregiudizievole proprio per l'ulteriore, eventuale esercizio dell'azione penale. (Fattispecie relativa a falso in cambiale, dichiarato improcedibile in fase di appello per tardività della querela, con contestuale dichiarazione, da parte del giudice di secondo grado, della falsità della firma di emissione apposta sul titolo. La Cassazione, enunciando il principio sopra riportato, ha annullato senza rinvio).

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