14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13649 del 11 giugno 2007
Testo massima n. 1
In caso di apertura di luci nel muro divisorio tra proprietà confinanti, da considerarsi comune ai sensi dell’articolo 880 c.c., deve applicarsi il disposto dell’articolo 903 c.c., il quale, oltre a consentire, al primo comma, l’apertura al proprietario di luci nel muro proprio che sia contiguo al fondo altrui, stabilisce, al secondo comma, come regola di ordine generale, che «se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell’altro». Di conseguenza, il diritto a mantenere le luci può essere in tale ipotesi diversamente acquisito solo iure servitutis.
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