Cass. pen. n. 30402 del 13 settembre 2006

Testo massima n. 1


Con la previsione della regola per la quale il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli «al di là di ogni ragionevole dubbio» di cui all'art. 5 della legge n. 46 del 2006, modificativo del comma primo dell'art. 533 c.p.p., il legislatore ha formalizzato un principio già acquisito in tema di condizioni per la condanna, stante la preesistente regola, di cui all'art. 530, comma secondo, c.p.p., per la quale in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova l'imputato va assolto.