14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5805 del 18 maggio 1995
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo che il fatto è diverso da quello contestato e nello stesso tempo assolvere l’imputato da quest’ultimo perché il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato: i due provvedimenti così contestualmente emessi realizzano ipotesi di atti abnormi, stante l’intera contraddizione degli stessi ed i loro effetti.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]