14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 29 del 9 gennaio 1997
Testo massima n. 1
Il giudice di appello, se accerta che il fatto è diverso da quello contestato, non potendo decidere in ordine allo stesso perché altrimenti sottrarrebbe all’imputato un grado di giudizio e ne violerebbe conseguentemente in maniera irreparabile il diritto di difesa, non può che annullare con sentenza quella di primo grado e, nel contempo, disporre la trasmissione degli atti al P.M. competente perché si proceda ad un nuovo giudizio. Tale decisione della corte d’appello non è ricorribile per cassazione dall’imputato per mancanza di interesse in quanto, poiché l’unico effetto che si determina è quello dell’avvio di un nuovo accertamento da parte dell’organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità ma unicamente nell’attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato.
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