Cass. civ. n. 3265 del 4 aprile 1987

Testo massima n. 1


L'utilità della veduta consiste nella possibilità di inspicere e prospicere in alienum, sicché le aperture prive di tali caratteristiche, stante la mancanza del nostro ordinamento di un tertium genus, non possono essere qualificate che come luci, quand'anche non siano state rispettate le prescrizioni dettate per queste dall'art. 901 c.c., con la conseguenza, da un lato, che chi le pone in essere esercita poteri e facoltà derivantigli jure proprietatis e, dall'altro, che il vicino può sempre esigere la loro regolarizzazione ovvero occludere se concorrono le condizioni all'uopo previste e disciplinate dall'ordinamento.

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