Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7476 del 1 luglio 1994

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7476 del 1 luglio 1994

Testo massima n. 1

La detenzione di medicinali guasti o imperfetti per la somministrazione cade sotto la previsione di cui all’art. 433 c.p., non avendo nessun fondamento la distinzione tra detenzione per il commercio e detenzione per la somministrazione: ed invero sia l’una che l’altra rendono probabile, o quanto meno possibile, l’utilizzazione concreta del medicinale guasto o imperfetto a scopo terapeutico, che il legislatore ha inteso evitare e prevenire con la norma incriminatrice citata.

Testo massima n. 2

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza [ artt. 516 e 522 c.p.p. ] hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa: e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. [ Nella fattispecie trattavasi di contestazione di ipotesi dolosa, ritenuta in sentenza di natura colposa ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze