14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7476 del 1 luglio 1994
Testo massima n. 1
La detenzione di medicinali guasti o imperfetti per la somministrazione cade sotto la previsione di cui all’art. 433 c.p., non avendo nessun fondamento la distinzione tra detenzione per il commercio e detenzione per la somministrazione: ed invero sia l’una che l’altra rendono probabile, o quanto meno possibile, l’utilizzazione concreta del medicinale guasto o imperfetto a scopo terapeutico, che il legislatore ha inteso evitare e prevenire con la norma incriminatrice citata.
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Testo massima n. 2
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione e la correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza [ artt. 516 e 522 c.p.p. ] hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell’accusa: e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato. Ne consegue che le dette norme non devono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato. [ Nella fattispecie trattavasi di contestazione di ipotesi dolosa, ritenuta in sentenza di natura colposa ].
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