Cass. pen. n. 19626 del 24 aprile 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITA' E INCOMPATABILITA' - Incompatibilità previste dall'art. 225 cod. proc. pen. - Applicabilità nei confronti dei consulenti del pubblico ministero nominati ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.


Le cause di incompatibilità e di incapacità dei periti previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. non trovano applicazione, neanche in via analogica, nei confronti dei consulenti tecnici del pubblico ministero, sicché sono utilizzabili gli accertamenti eventualmente compiuti dai predetti consulenti che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 222 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso l'incompatibilità dell'esperto nominato dal pubblico ministero ed inserito negli organici della stessa azienda sanitaria locale cui faceva capo l'imputato).

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 24294 del 2010

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225