14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11429 del 12 dicembre 1997
Testo massima n. 1
La parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l’imputato è stato condannato, anche nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione e oggetto della costituzione di parte civile. In ogni caso alla parte civile rimane la possibilità di sollecitare l’impugnazione del P.M., che potrà rigettare l’istanza con decreto motivato [ Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza con la quale l’imputato, tratto a giudizio per il reato di violenza carnale, era stato poi condannato per quello di atti di libidine violenta ].
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