14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4117 del 14 maggio 1990
Testo massima n. 1
In tema di servitù di passaggio, la sporadicità dell’esercizio dell’uso relativo non denota che questo si verifichi per mera tolleranza, allorquando sia accertato che il passaggio corrisponde ad un interesse che non richiede una frequente utilizzazione del transito. [ Nella specie passaggio attraverso una chiostrina di proprietà esclusiva per accedere al tetto di proprietà condominiale al fine di procedere alla manutenzione dello stesso ].
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Testo massima n. 2
Le aperture lucifere che si trovano all’interno di un edificio condominiale o comunque all’interno di un complesso immobiliare integrante una proprietà condominiale [ nella specie, porta a vetri collocata tra una chiostrina di proprietà esclusiva ed una scala di proprietà condominiale che da quella riceva luce ], a differenza di quelle che si aprono su un fondo aperto altrui ed alle quali fa riferimento l’art. 900 c.c., sono prive di quella connotazione di precarietà e mera tolleranza che caratterizza le luci contemplate negli artt. da 901 a 904 c.c. con la conseguenza che sono sottratte alla disciplina disposta da tali norme e che in ordine ad esse, è ipotizzabile, in favore di chi ne beneficia, la possibilità di acquisto della relativa servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, e cosi la tutela possessoria dello stato di fatto su cui si basa l’eventuale esistenza della servitù medesima.
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