Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7026 del 13 febbraio 2003

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7026 del 13 febbraio 2003

Testo massima n. 1

In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell’evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l’impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell’obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. [ Fattispecie in tema di esercitazioni di paracadutismo ].

Testo massima n. 2

Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze