14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7026 del 13 febbraio 2003
Testo massima n. 1
In tema di colpa, nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della punibilità dell’evento dannoso è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito quanto più possibile. Ne consegue che l’impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell’obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. [ Fattispecie in tema di esercitazioni di paracadutismo ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Una volta contestata la condotta colposa e ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento omissivo, la qualificazione in appello della condotta medesima come colposamente commissiva e omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato abbia avuto modo, in concreto, di apprestare in modo completo le sue difese in relazione ad ogni possibile profilo dell’addebito.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]