Cass. civ. n. 2127 del 10 marzo 1997
Testo massima n. 1
Per stabilire se il lato inferiore di una luce prospiciente su fondo altrui, rispetta l'altezza minima normativamente prevista - prima o seconda ipotesi dell'art. 901 n. 2 c.c., e cioè due metri e mezzo o due metri dal pavimento del locale che la riceve occorre accertare se tale luce si trova al piano terreno o al piano superiore rispetto al fondo suddetto, e non già rispetto al locale in cui essa si trova, non solo per il tenore letterale della disposizione succitata («se esse», cioè le luci, e non i locali che illuminano, «sono al piano terreno»), ma anche per la ratio della norma, che è di protezione del fondo su cui è esercitabile l'inspectio, evidentemente più agevole se i fondi limitrofi sono sullo stesso livello, o addirittura il fondo ove si trova la luce è ad un livello più basso rispetto a quello ove essa prospetta.
Testo massima n. 2
Poiché ai sensi dell'art. 904 c.c. il vicino può costruire in aderenza al muro su cui si trovano le luci altrui, senza dover osservare alcuna modalità o limite a tutela di esse, se sopraeleva la sua costruzione, e in conseguenza di ciò tali luci non rispettano più, nel loro lato inferiore, l'altezza minima prevista dall'art. 901 n. 2 c.c. rispetto alla costruzione sopraelevata, il proprietario di questa può pretenderne la chiusura.