Cass. civ. n. 196 del 04 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti - Art. 345, comma 3, c.p.c. nel testo previgente al d.l. n. 134 del 2012 - Condizioni - Indispensabilità della prova e incolpevolezza della mancata produzione - Alternatività - Fondamento - Fattispecie.
In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ammesso, in quanto decisiva, la prova documentale dedotta in appello e non dichiarata inammissibile in primo grado, siccome idonea a dimostrare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità del lodo posto a base del provvedimento monitorio, dovuta al fatto che il giudizio di impugnazione del lodo, annullato in sede d'appello, non era stato riassunto dopo la sentenza della Cassazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54
Legge 07/08/2012 num. 134