14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1397 del 8 febbraio 1994
Testo massima n. 1
La modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correità tra l’accusa e la sentenza, ricorre tutte le volte in cui si opera una trasformazione o sostituzione delle condizioni che rappresentano gli elementi costitutivi dell’addebito e non già quando si aggiungono agli elementi essenziali della contestazione formale altri elementi sui quali l’imputato abbia, comunque, avuto modo di difendersi nel corso del procedimento. Per aversi tale modificazione occorre che la fattispecie concreta, che realizza l’ipotesi astrattiva prevista dalla legge, venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare incertezza sull’oggetto dell’imputazione.
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