14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5868 del 23 maggio 1994
Testo massima n. 1
Qualora l’imputato sia stato condannato per il reato di cui all’art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319 [ illegale scarico di sostanze nelle acque di cui all’art. 1, stessa legge ], laddove allo stesso era stato contestato quello di cui all’art. 25, secondo comma, D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 [ illegale gestione di discarica di rifiuti ], si realizza violazione del principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza non avendo il giudice dato al fatto una diversa qualificazione, ma avendo condannato per fatto diverso. Diverso infatti è l’oggetto giuridico dei due reati, riguardando la contravvenzione contestata la disciplina dei rifiuti mentre quella ritenuta tutela le acque dall’inquinamento; diversi sono gli elementi costitutivi del fatto perché nel primo caso è punita la destinazione di una data area a luogo di scarico e deposito di rifiuti senza l’autorizzazione regionale mentre nel secondo è punito il fatto di scaricare acque nel suolo o nel sotto suolo senza l’autorizzazione del sindaco; diversa è altresì l’autorizzazione amministrativa idonea ad escludere l’antigiuridicità del fatto, ma per quanto attiene ai suoi contenuti sia per quanto concernente l’autorità legittima a rilasciarla.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]