14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8342 del 10 settembre 1996
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nullità derivante dalla violazione dell’art. 521 c.p.p. non può considerarsi di ordine generale ed assoluto, non attenendo ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 178, lett. c ], c.p.p., ma va inquadrata tra le nullità a regime intermedio, come tale sanata se non dedotta dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]