14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 43230 del 12 novembre 2009
Posted at 15:36h
in Massimario
Testo massima n. 1
Qualora, a cagione dell’errata qualificazione giuridica del fatto, questo sia stato giudicato dal tribunale in composizione monocratica anziché da quello collegiale, con conseguente configurabilità della nullità di cui al combinato disposto degli artt. 521 e 522 c.p.p., la corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso con il quale sia stato denunciato il suddetto errore, deve pronunciare annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
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