14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 15292 del 21 luglio 2005
Testo massima n. 1
In tema di limitazioni legali della proprietà, l’art. 901 c.c. prevede che le luci devono avere, quanto all’altezza, un doppio requisito: a ] un’altezza minima interna [ con riferimento al posizionamento del lato inferiore della luce ] non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare aria e luce, se esse sono al piano terra, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; b ] un’altezza esterna non minore di due metri e mezzo dal suolo del vicino, a meno che si tratti di un locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l’altezza stessa; pertanto, in base alla lettera e alla ratio della norma, la riduzione a due metri è limitata all’ipotesi di luce aperta in un locale situato a un livello di altezza superiore, che sia pari ad un intero piano abitativo [ altezza che ha comunque un ristretto margine di variabilità e non è solitamente inferiore a tre metri ], e non può essere estesa a qualunque altra ipotesi di dislivello, anche minimo [ nella specie, quattordici centimetri ], naturale o artificiale.
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