14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11335 del 14 marzo 2008
Testo massima n. 1
Il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell’attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell’ammalato.
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Testo massima n. 2
Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, salvo il divieto di reformatio in peius vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.
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