Cass. pen. n. 11335 del 14 marzo 2008

Testo massima n. 1


Il consenso espresso da parte del paziente a seguito di una informazione completa sugli effetti e le possibili controindicazioni di un intervento chirurgico, è vero e proprio presupposto di liceità dell'attività del medico che somministra il trattamento, al quale non è attribuibile un generale diritto di curare a prescindere dalla volontà dell'ammalato.

Testo massima n. 2


Il potere del giudice di attribuire al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, salvo il divieto di reformatio in peius vale anche nel giudizio di legittimità e può riguardare altresì il fatto per come accertato nella sentenza impugnata.

Normativa correlata