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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38795 del 30 ottobre 2001

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38795 del 30 ottobre 2001

Testo massima n. 1

La mancata contestazione, da parte del pubblico ministero, di una circostanza aggravante ritenuta invece sussistente dal giudice d’appello non può legittimare quest’ultimo a ritenere che il fatto sia diverso da quello contestato ed ad annullare, quindi, la sentenza di primo grado disponendo nel contempo la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

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