14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8351 del 9 marzo 2006
Testo massima n. 1
L’efficacia preclusiva del decreto di archiviazione non opera in presenza di fatto qualificato come oggettivamente diverso da quello cui si riferiva il provvedimento di archiviazione, all’esito di elementi acquisiti anche nella fase di giudizio e da altra autorità giudiziaria, fermo restando che la contestazione del fatto nuovo comporta ai sensi dell’art. 518 c.p.p. la necessità per il pubblico ministero di procedere separatamente. [ Fattispecie in cui si è ritenuto non operante la preclusione della necessaria preventiva riapertura delle indagini per la diversa configurazione del fatto avvenuta nel giudizio di appello, per il quale era stata richiesta l’archiviazione nella fase del indagini preliminari ].
Testo massima n. 2
Qualora emerga in dibattimento una diversità tra i fatti descritti nel decreto di citazione a giudizio e quelli accertati, il giudice di appello, non avendovi provveduto quello di primo grado, ha l’obbligo di annullare la sentenza di primo grado e di rimettere gli atti al P.M. ai sensi degli artt. 521, 598 e 604 c.p.p.
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