14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 8959 del 30 settembre 1993
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in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché il nuovo codice di procedura penale consente [ art. 523, sesto comma ] l’interruzione della discussione finale per assumere nuova prova qualora il giudice lo ritenga «assolutamente necessario», il termine ultimo per il P.M., per procedere a nuove contestazioni, va collocato alla chiusura, non della istruzione dibattimentale, bensì del dibattimento.
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