14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10820 del 20 marzo 2012
Testo massima n. 1
È ammissibile la richiesta di applicazione della pena, proposta a seguito di modifica dell’imputazione, ex art. 516 cod. proc. pen. – nella specie da tentata estorsione aggravata in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone – effettuata dal P.M., dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e, pertanto, sulla base degli atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, considerato che, in tal caso, l’erroneità dell’imputazione, addebitabile al P.M., determina un’alterazione della libera determinazione – in ordine ai riti speciali – dell’imputato, il quale non assume liberamente il rischio del dibattimento, con la conseguenza che il diniego del rito speciale si tradurrebbe in una ingiustificata compressione del diritto di difesa.
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