Cass. pen. n. 19541 del 14 marzo 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - PENA - Riqualificazione in grado di appello in termini di tentativo del reato consumato originariamente contestato - Obbligo di riduzione anche degli aumenti di pena effettuati in relazione alle aggravanti riconosciute in primo grado - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.


In caso di riforma della sentenza in grado di appello per l'avvenuta riqualificazione in termini di delitto tentato del delitto consumato originariamente contestato, la riduzione della pena inflitta per il delitto come derubricato non implica l'obbligo di ridurre anche gli aumenti sanzionatori per le aggravanti riconosciute nel giudizio di primo grado, posto che la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 41279 del 2012

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3
Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 610
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.