Cass. civ. n. 19536 del 16 luglio 2024

Testo massima n. 1


IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Crediti dei farmacisti per medicinali forniti ad assistiti del S.S.N. - Rimborsi della A.S.L. - Imputazione dei pagamenti ex art. 1193 c.c. - Esclusione - Fondamento - Unitario rapporto di durata - Conseguenze.


Ai crediti dei farmacisti per il rimborso dei medicinali forniti ad assistiti del S.S.N. non si applica la disciplina in tema di imputazione dei pagamenti di cui all'art. 1193 c.c., poiché le prestazioni rese continuativamente dalle farmacie in favore del S.S.N. non integrano autonomi e distinti rapporti obbligatori, ma ineriscono ad un unitario rapporto di durata, disciplinato dalla convenzione farmaceutica e dalla concessione rilasciata dalla A.S.L., i cui pagamenti, pertanto, integrando adempimenti parziali, non possono essere imputati, ai sensi dell'art. 1194, comma 2, c.c., in conto capitale senza il consenso del creditore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3968 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1193
Cod. Civ. art. 1194 com. 2
DPR 08/07/1998 num. 371