Cass. civ. n. 19535 del 16 luglio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Termine ex art. 327 c.p.c. - Decorrenza dal deposito della sentenza - Comunicazione - Irrilevanza - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
Ai fini dell'impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie trova applicazione il termine previsto, in generale, dall'art. 327 c.p.c., che decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in segreteria, non già dalla comunicazione ex art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992, che è attività estranea al procedimento di pubblicazione, senza che ciò contrasti con gli artt. 24 e 3 Cost., come statuito dalla sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 com. 1 CORTE COST.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 100 com. 1 CORTE COST.
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Costituzione art. 24