14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5904 del 7 novembre 1981
Testo massima n. 1
Perché un’apertura possa considerarsi veduta, non basta la mera possibilità di una ispectio e di una prospectio sul fondo del vicino, ma è altresì necessario che la possibilità di guardare nel fondo medesimo e di sporgere il capo e vedere nelle diverse direzioni senza l’uso di mezzi artificiali possano aver luogo con comodità e sicurezza, in modo da rivelare che tale è la destinazione normale e permanente dell’opera, individuata alla stregua di elementi obiettivi di carattere strutturale e funzionale: consegue che le terrazze ed i lastrici solari possono configurare vedute a carico del fondo vicino solo se muniti di solidi ripari, come ringhiera o parapetto, tali da permettere di sporgere la testa senza pericolo verso detto fondo, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice del merito. [ Nella specie, il S.C., enunciando il surriportato principio, ha ritenuto correttamente esclusi dal giudice del merito i caratteri della veduta in un terrazzo con parapetto avente un’altezza variabile dai sessanta ai sessantacinque centimetri ed uno spessore di quaranta centimetri e, quindi, inidoneo a consentire un affaccio agevole e sicuro ].
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