Cass. pen. n. 10469 del 4 ottobre 2000
Testo massima n. 1
La valutazione degli «altri elementi di prova acquisiti», cui fa riferimento l'art. 512 bis c.p.p. nel disciplinare la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese da persone residenti all'estero, è da intendersi come funzionale non al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni anzidette, ma solo all'accertamento della necessità o meno di dar luogo alla loro lettura, a seconda che gli altri elementi di prova già acquisiti (i quali possono essere di qualsiasi natura e ricavarsi anche da dati pacifici del contesto della vicenda), siano o non siano da ritenersi sufficienti ai fini della formazione del convincimento del giudice.