Cass. civ. n. 19514 del 16 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE Pubblico impiego contrattualizzato - Procedimento disciplinare - Rapporti con il procedimento penale - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Automatica incidenza sul giudizio civile - Esclusione - Ragioni.


Il giudicato penale di assoluzione non determina automaticamente l'archiviazione del procedimento disciplinare, perché - come si desume, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, dalla previsione dell'art. 55-ter, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 - la P.A. datrice di lavoro può sicuramente procedere disciplinarmente per fatti, magari rivelatisi inidonei alla condanna penale, che siano contenuti nell'originaria contestazione disciplinare e all'irrogazione di una sanzione provvisoria e, poi, dopo la definizione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di assoluzione (nella specie, con la "formula perché il fatto non sussiste"), ad istanza di parte, alla riapertura del procedimento disciplinare "per modificarne o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale".

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6660 del 2023

Normativa correlata

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST.