Cass. civ. n. 19505 del 16 luglio 2024

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO (NOZIONE, CARATTERI) - DI BENI MOBILI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO Pegno di bene mobile produttivo - Consegna ad un terzo nominato custode - Utilizzo del bene da parte del debitore - Ammissibilità - Modalità di attuazione - Pegno non possessorio ex art. 1 del d.l. n. 59 del 2016 - Differenze.


In tema di diritti reali di garanzia, la concessione in pegno di un bene produttivo mediante consegna ad un terzo nominato custode non preclude al debitore di poterne fare uso, attraverso un titolo negoziale che gli attribuisca, in virtù di quanto previamente pattuito tra le parti, la detenzione della cosa, trattandosi di una modalità di attuazione del pegno possessorio, non assimilabile al pegno non possessorio, introdotto dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 59 del 2016, conv. dalla l. n. 119 del 2016, che invece si caratterizza per l'assenza di spossessamento, cui è sostituita la pubblicità iscrizionale in un apposito registro informatizzato costituito presso l'agenzia delle entrate.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6549 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2786 com. 2
Cod. Civ. art. 2787 com. 2
Cod. Civ. art. 1140 com. 2
Decreto Legge 03/05/2016 num. 59 art. 1 com. 4
Legge 30/06/2016 num. 119

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