14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7231 del 17 giugno 1998
Testo massima n. 1
In tema di lettura di atti, l’art. 512 si riferisce genericamente alla sopravvenuta impossibilità, per fatti e circostanze imprevedibili, della ripetizione degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari. La sopravvenuta impossibilità di rintracciare il testimone, la quale, ove ricollegabile a fatti o circostanze imprevedibili, consente di dare lettura nel dibattimento delle dichiarazioni da questi rese alla P.G., al P.M. o al Gip, non deve essere assoluta e può liberamente essere apprezzata dal giudice di merito, il quale ha solo l’obbligo di motivare le sue decisioni. [ Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la lettura delle dichiarazioni rese da cittadina straniera entrata clandestinamente in Italia e dedita alla prostituzione, ritenendo che quanto sopra non rendeva prevedibile ex ante l’irreperibilità della stessa ].
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