14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 13765 del 1 dicembre 1999
Testo massima n. 1
Perché possa darsi lettura in dibattimento di verbali contenenti sommarie informazioni testimoniali sono necessarie due condizioni, consistenti nella sopravvenienza di una situazione imprevedibile nel momento in cui l’atto è stato assunto e nella non reiterabilità dell’atto in dipendenza di una situazione non ordinariamente superabile; avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma e al suo carattere eccezionale rispetto al principio dell’oralità del processo, ad integrare tale seconda condizione non è sufficiente la mera difficoltà di ripetizione dell’atto, in quanto ciò comporterebbe una estensione della deroga oltre i limiti compatibili con le linee fondamentali del processo accusatorio. [ Fattispecie di annullamento con rinvio per mancanza di motivazione sulla impossibilità di ripetere l’atto in dibattimento ].
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