14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3491 del 17 marzo 2000
Testo massima n. 1
Ai fini dell’applicazione dell’ultima parte dell’art. 511, comma secondo, c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo, in quest’ultima espressione è compreso ogni caso in cui, per un qualsiasi motivo, l’espletamento dell’esame non si sia svolto [ per mancata comparizione dell’esaminando, per mancata ammissione della testimonianza, per rinuncia da parte di chi l’aveva chiesto e così via ], e non solo il caso che l’esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione [ già contemplato dal successivo art. 512 ]
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