14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32505 del 26 luglio 2004
Testo massima n. 1
La relazione di servizio proveniente dalla polizia giudiziaria e finalizzata alla comunicazione della notizia di reato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento qualora per circostanze obiettive debba essere qualificata come atto irripetibile, quando cioè non esiste più la possibilità di rinnovazione dell’atto attraverso l’audizione del verbalizzante. [ Fattispecie in cui si è ritenuta legittima l’acquisizione della relazione di servizio di un agente di polizia divenuto irreperibile in quanto dimessosi dal servizio e trasferitosi in località non conosciuta ].
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