14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 514 del 17 gennaio 1996
Testo massima n. 1
La lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento — che il giudice può disporre «anche d’ufficio» ai sensi dell’art. 511 comma 1 c.p.p. è riconducibile all’esercizio di un potere-dovere del giudice, il quale, in alternativa, può solo «indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione» [ artt. 511, comma 5, c.p.p. ]: indicazione, che la norma rende equivalente alla lettura, salve le eventuali diverse richieste delle parti. Si evince dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 511 citato che l’atto, contenuto nel fascicolo per il dibattimento, può assumere, anche da solo, rilevanza di prova da porre a base della decisione, a condizione che esso sia reso a tal fine utilizzabile; sia, cioè, sottoposto al vaglio delle parti, mediante la lettura, disposta dal giudice [ comma 1 ] ovvero mediante l’indicazione, da parte del medesimo giudice, circa l’utilizzabilità dell’atto in questione ai fini della decisione [ comma 5 ].
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