14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6512 del 3 giugno 1998
Testo massima n. 1
La previsione del secondo comma dell’art. 511 c.p.p., secondo cui la lettura dei verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non abbia luogo, non è circoscritta all’ipotesi che detto esame non abbia luogo per sopravvenuta impossibilità di ripetizione [ ipotesi contemplata, invece, dal successivo art. 512 ] ma riguarda ogni caso di mancato espletamento dell’esame, il che può avvenire anche per accordo delle parti od acquiescenza di una di esse alla richiesta dell’altra o per la mancata comparizione dell’esaminando.
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